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Vendita di alcolici: cessa l'obbligo di denuncia per gli esercizi commerciali al dettaglio.


Cessa anche per gli esercizi commerciali al dettaglio di vicinato, medie e grandi strutture di vendita assoggettati all’accisa per il deposito e la vendita di alcolici, l’obbligo di denuncia all'ufficio tecnico di finanza competente per territorio. L’ha recentemente precisato l’Agenzia delle Dogane, con nota pubblicata il 9 ottobre 2017. La semplificazione, introdotta la scorsa estate a favore di esercizi pubblici, di intrattenimento, ricettivi e rifugi alpini, si estende quindi a negozi al minuto, supermercati e ipermercati.

La nota richiama l’art. 29, comma 2, del testo unico approvato con D.Lgs. n.504/95 relativo alle disposizioni su imposte, produzione e consumi dei prodotti alcolici, che è recentemente stato oggetto di modifica per l’intervento della legge 124 del 4 agosto scorso. Tale norma aveva escluso dagli obblighi di denuncia gli esercizi pubblici, degli esercizi di intrattenimento pubblico, gli esercizi ricettivi e i rifugi alpini. “La suddetta disposizione –si legge nella nota dell’Agenzia delle Dogane del 9 ottobre scorso- ha previsto a favore degli esercizi pubblici, di quelli di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini l’espressa esclusione dal prescritto obbligo di denuncia di attivazione e quindi della correlata licenza rilasciata dall’Ufficio delle dogane, così riducendone il campo di applicazione. Tali soggetti economici, che già fruivano della generalizzata soppressione del diritto annuale di licenza e dell’esonero dalla tenuta del registro di carico e scarico, non sono ora più censiti da questa Agenzia pur permanendo integri i poteri di effettuare interventi e controlli ex art. 18, comma 5, del citato D.Lgs. n.504/95.”


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